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Contenuto

Art. 1
Costituzione


È costituita la FEDERAZIONE delle ASSOCIAZIONI DONATORI MIDOLLO OSSEO denominata ADMO - ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO – cellule staminali emopoietiche FEDERAZIONE ITALIANA ONLUS, enunciabile anche come ADMO - FEDERAZIONE ITALIANA ONLUS, con sede in Milano, in Via Aldini, 72.ù

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Art. 2
Caratteristiche


La FEDERAZIONE delle ASSOCIAZIONI DONATORI MIDOLLO OSSEO è un organismo libero, indipendente, apartitico e aconfessionale; ha carattere organizzativo senza scopo di lucro né commerciale.

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Art. 3
Scopi


La FEDERAZIONE si prefigge i seguenti scopi:

  • lo sviluppo, il coordinamento, l'organizzazione e la difesa degli scopi delle ASSOCIAZIONI DONATORI MIDOLLO OSSEO (ADMO) Regionali, già in essere o da costituirsi, e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;
  • la rappresentanza e la tutela morale e giuridica, in Italia e all'estero, delle ADMO Regionali, e delle ADMO delle Province Autonome di Trento e Bolzano, aderenti;
  • l'assistenza e la vigilanza per la realizzazione delle iniziative tese allo sviluppo delle ADMO aderenti;
  • la collaborazione con gli Enti Nazionali per il miglioramento delle disposizioni legislative aventi per scopo:
    • l'incremento e la tutela dei donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche;
    • l'organizzazione e il potenziamento dei Centri di Tipizzazione Tissutale e di Trapianto;
    • l'incremento e lo sviluppo della ricerca medico-scientifica nel settore delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e di cellule staminali;
    • lo stimolo alle ADMO Socie all'indirizzo permanente delle attività, in relazione alle indicazioni medico-scientifiche.

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Art. 4
Stato Patrimoniale


Il patrimonio della FEDERAZIONE è formato dalle contribuzioni annue dei vari associati tali che assommino ad un ammontare globale minimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila).

Inoltre le entrate della FEDERAZIONE sono costituite da:

  • contributi liberali di persone fisiche e giuridiche;
  • donazioni, eredità e legati;
  • contributi e sussidi da parte dello Stato, delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati nazionali e stranieri;
  • proventi di manifestazioni e di altre iniziative promosse nell'interesse della FEDERAZIONE e da questa autorizzate.

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Art. 5
Associati alla FEDERAZIONE

 

La FEDERAZIONE si compone delle ASSOCIAZIONI DONATORI di MIDOLLO OSSEO (ADMO) Regionali delle Province Autonome di Trento e Bolzano, regolate da uno statuto proprio conforme alle indicazioni della FEDERAZIONE stessa, gestite da propri organi con delibere assembleari autonome.

Le ADMO Regionali hanno la rappresentanza della FEDERAZIONE nella Regione in cui operano e si devono attenere alle delibere del Consiglio Nazionale. Ad esse viene concessa l'utilizzazione del marchio registrato di cui ADMO FEDERAZIONE ITALIANA ONLUS è titolare.

Agli effetti del presente Statuto le ADMO delle Province Autonome di Trento e Bolzano hanno valenza regionale tranne quando esplicitamente escluso.

L'adesione a ADMO FEDERAZIONE ITALIANA ONLUS delle ADMO Regionali e/o Provinciali che ne facciano richiesta scritta alla FEDERAZIONE è disposta con deliberazione assunta dal Consiglio Nazionale, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto. Per detta delibera è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con esclusione dell'ADMO richiedente.

L'adesione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Nazionale.

La rinuncia da parte di ADMO Regionali e/o Provinciali a far parte di ADMO FEDERAZIONE ITALIANA ONLUS ha effetto dal primo mese del trimestre successivo a quello in cui viene notificata la decisione alla FEDERAZIONE medesima.

Gli Statuti regionali devono essere conformi a quanto previsto nel Regolamento di ADMO FEDERAZIONE ITALIANA ONLUS.

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Art. 6
Compiti della FEDERAZIONE


La FEDERAZIONE, in supporto alle attività delle ADMO Regionali, potrà:

  • svolgere opera di sensibilizzazione presso la popolazione per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla donazione di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche e al loro trapianto;
  • promuovere iniziative atte a potenziare gli scopi che i donatori si prefiggono, sia sotto il profilo sociale sia legislativo;
  • collaborare con i Centri di Tipizzazione Tissutale allo scopo di facilitare l'espletamento della tipizzazione medesima;
  • stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e di cellule staminali;
  • essere di supporto, se necessario, al donatore rivelatosi compatibile con un paziente in attesa del trapianto di midollo allogenico o di cellule staminali emopoietiche;
  • essere di supporto all'organizzazione preposta al funzionamento del Registro Regionale e del Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche;
  • essere di supporto ai Centri di Trapianto;
  • favorire i contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, allo scopo di coordinare azioni di interesse comune;
  • promuovere iniziative a carattere culturale e documentaristico.

Inoltre la FEDERAZIONE, attraverso i propri organi, si farà carico degli scopi sociali di ADMO nelle Regioni in cui non vi sia una Associazione Regionale con proprio statuto secondo l'art. 5 comma 1.

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Art. 7
Obblighi delle ADMO Regionali


Le ADMO Regionali hanno l'obbligo di:

  • osservare lo Statuto e il Regolamento della FEDERAZIONE;
  • uniformarsi alla disciplina della FEDERAZIONE derivante dalle disposizioni emanate dagli organi competenti.

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Art. 8
Organi


Gli organi della FEDERAZIONE sono: il Consiglio Nazionale, la Giunta Esecutiva, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche della FEDERAZIONE sono gratuite.

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Art. 9
Consiglio Nazionale


Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni ed è costituito da due membri nominati da ogni ADMO Regionale e da un membro di ogni ADMO di Provincia Autonoma. Ogni membro ha diritto ad un voto.

Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio è convocato almeno una volta all'anno dal Presidente con lettera raccomandata, o tramite fax, o invio alla casella di posta elettronica all'indirizzo di ogni ADMO Socia, almeno 30 giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti proposti dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, e con quelli richiesti dalle ADMO Regionali.

Il Consiglio Nazionale può anche essere convocato, su richiesta scritta e motivata, anche in forma disgiunta, di almeno un decimo (con arrotondamento per eccesso) delle ADMO Regionali aderenti. In questo caso il Consiglio deve essere convocato entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, ed all'ordine del giorno della seduta consiliare dovranno essere inseriti gli argomenti richiesti dalle stesse ADMO Regionali prima di qualsiasi altro argomento.

Le spese di partecipazione al Consiglio Nazionale sono a carico delle ADMO Regionali per i propri delegati.

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Art. 10
Validità del Consiglio Nazionale


Per la validità del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, quando non è espressamente indicata una maggioranza diversa.

 

Per le modifiche dello Statuto, lo scioglimento della FEDERAZIONE e la esclusione delle ADMO Regionali inadempienti, occorre il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto, con esclusione dei delegati dell'ADMO Regionale inadempiente.

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Art. 11
Compiti del Consiglio Nazionale


Spetta al Consiglio Nazionale:

  • nominare al proprio interno, di volta in volta, il Presidente della seduta e il Segretario per la redazione del verbale della seduta stessa;
  • eleggere tra i propri membri il Presidente di ADMO FEDERAZIONE ITALIANA ONLUS, il Vicepresidente e il Tesoriere;
  • eleggere tra i propri membri gli altri componenti della Giunta Esecutiva;
  • eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
  • approvare e modificare il Regolamento per il funzionamento di ADMO FEDERAZIONE ITALIANA ONLUS;
  • approvare le linee programmatiche delle attività di ADMO FEDERAZIONE ITALIANA ONLUS;
  • decidere sulla gestione e sulla destinazione dei fondi raccolti per ADMO FEDERAZIONE ITALIANA ONLUS con iniziative a carattere nazionale;
  • approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
  • stabilire, su proposta del Tesoriere, i criteri per la ripartizione delle quote di contribuzione che ciascuna ADMO Regionale - di Provincia Autonoma deve versare a ADMO FEDERAZIONE ITALIANA ONLUS nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Spetta, inoltre, al Consiglio approvare le modifiche dello Statuto, decidere lo scioglimento della FEDERAZIONE e l'esclusione delle ADMO Regionali inadempienti e l'accoglimento delle nuove.

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Art. 12
Giunta Esecutiva


La Giunta Esecutiva è composta da Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e da sei Membri. La Giunta Esecutiva dura in carica tre anni e i suoi Membri sono rieleggibili.

Spetta alla Giunta Esecutiva:

  • la redazione del Regolamento per il funzionamento di ADMO FEDERAZIONE ITALIANA ONLUS da sottoporre alla approvazione del Consiglio Nazionale;
  • definire il programma di attività in base alle linee programmatiche approvate dal Consiglio Nazionale, promuovendo e coordinando le azioni conseguenti;
  • istruire le domande di adesione delle ADMO Regionali ancora non facenti parte della FEDERAZIONE;
  • in genere provvedere a tutti gli atti di amministrazione.

La Giunta Esecutiva si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma almeno quattro volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. La Giunta Esecutiva esercita le funzioni del Consiglio Nazionale in caso di motivata urgenza. In questo caso le delibere devono essere ratificate dal Consiglio Nazionale. La riunione della Giunta Esecutiva è valida con la presenza della metà più uno dei suoi Membri. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Membri presenti.

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Art. 13
Presidente


Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutiva.

È eletto a scrutinio segreto con voto disgiunto da quello degli altri componenti della Giunta Esecutiva. Possono partecipare al voto i delegati delle ADMO Regionali e Provinciali nominati in conformità al regolamento di ADMO FEDERAZIONE ITALIANA ONLUS. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta (50% arrotondata per eccesso all'unità superiore) dei voti degli aventi diritto.

Se dopo due votazioni consecutive nessun candidato risultasse eletto si procederà a nuova votazione. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto presenti.

In mancanza di esito favorevole sarà riconvocato il Consiglio Nazionale, entro il termine di trenta giorni, per procedere a nuova elezione.

Compiti del Presidente sono:

  • rappresentare legalmente la FEDERAZIONE;
  • presiedere la Giunta Esecutiva e coordinarne i lavori;
  • nei casi di urgenza adottare provvedimenti di competenza della Giunta Esecutiva, salvo ratifica alla prima riunione di quest'ultima.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

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Art. 14
Vicepresidente


Il Vicepresidente è eletto a scrutinio segreto con voto disgiunto da quello degli altri componenti della Giunta Esecutiva.

Possono partecipare al voto i delegati delle ADMO Regionali e Provinciali nominati in conformità al Regolamento di ADMO FEDERAZIONE ITALIANA ONLUS. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta (50% arrotondata per eccesso all'unità superiore) dei voti degli aventi diritto.

Se dopo due votazioni consecutive nessun candidato risultasse eletto si procederà a nuova votazione. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto presenti.

In caso di parità tra due o più candidati, risulterà eletto il più anziano di età.

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Art. 15
Tesoriere


Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è eletto a scrutinio segreto con voto disgiunto da quello degli altri componenti della Giunta Esecutiva.

Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta (50% arrotondata per eccesso all'unità superiore) dei voti degli aventi diritto presenti.

Se dopo due votazioni consecutive nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procederà a nuova votazione e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto presenti.

In caso di parità tra due o più candidati, risulterà eletto il più anziano di età.

Spetta al Tesoriere proporre al Consiglio Nazionale i criteri di contribuzione delle ADMO Regionali.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della gestione contabile e amministrativa, della elaborazione annuale del bilancio consuntivo (da sottoporre al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti) e del bilancio preventivo di ADMO FEDERAZIONE ITALIANA ONLUS.

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Art. 16
Collegio dei Revisori dei Conti


I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono eletti a scrutinio segreto, con unica votazione, sia i tre componenti effettivi sia i due supplenti. Almeno un Membro effettivo ed un Membro supplente del Collegio devono essere iscritti nell'Albo dei Revisori dei Conti. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti degli aventi diritto presenti.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare la gestione contabile della FEDERAZIONE e di riferirne annualmente al Consiglio Nazionale, tramite relazione scritta.

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Art. 17
Collegio dei Probiviri


I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono eletti a scrutinio segreto, con unica votazione, sia i tre componenti effettivi sia i due supplenti. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti degli aventi diritto presenti.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra le ADMO Regionali, tra i componenti degli organi e tra gli organi stessi, tra ADMO FEDERAZIONE ITALIANA ONLUS e le ADMO Regionali.

Il Collegio dei Probiviri giudica, ex bono et aequo e senza formalità, entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso.
 

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Art. 18
Arbitrato


Dopo il ricorso al Collegio dei Probiviri, la controversia può essere deferita ad un Collegio Arbitrale costituito da 3 arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti. Il terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Tribunale della Sede Legale di ADMO, sarà designato dal Presidente del Tribunale della Sede Legale di ADMO FEDERAZIONE ITALIANA ONLUS.

Spetta al Collegio Arbitrale giudicare esclusivamente sulle stesse controversie già esaminate in prima istanza dal Collegio dei Probiviri.

La decisione sarà resa secondo equità e non è appellabile. L'arbitrato è rituale e, occorrendo, il lodo sarà reso esecutivo dal tribunale ai sensi dell'articolo 825 del Codice di Procedura Civile.

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Art. 19
Dimissioni, Decadenze e Revoche


In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, del Vicepresidente o del Tesoriere, il Consiglio Nazionale provvede alla nuova elezione. Le modalità di sostituzione del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere e dei Componenti della Giunta Esecutiva sono disciplinate dal Regolamento di ADMO FEDERAZIONE ITALIANA ONLUS. In caso di dimissioni o decadenza di uno degli altri Membri della Giunta Esecutiva, lo stesso viene automaticamente sostituito con il primo dei non eletti nelle votazioni del Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale può revocare (con maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto), per gravi motivi, il mandato conferito a qualsiasi Membro della Giunta Esecutiva, prima della sua scadenza.

Il componente della Giunta dimissionario o revocato dalla carica non può essere immediatamente rieletto alla stessa carica dal Consiglio Nazionale elettivo successivo alle dimissioni o alla revoca.

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Art. 20
Esclusione


L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Nazionale nei confronti della ADMO Regionale che si sia resa gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dallo Statuto e dal Regolamento della FEDERAZIONE, o che abbia tenuto comportamenti incompatibili con gli scopi della FEDERAZIONE.

L'esclusione è deliberata con la maggioranza prevista nell'art.10, 2° comma.

L'ADMO che è stata esclusa, che abbia receduto o che comunque abbia cessato di appartenere alla FEDERAZIONE, non può richiedere la restituzione dei contributi versati e non ha alcun diritto al patrimonio della FEDERAZIONE.

L'ADMO espulsa ha facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Nell'attesa, il provvedimento deliberato dal Consiglio Nazionale conserva piena efficacia.

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Art. 21
Spese di funzionamento


Le spese per il funzionamento di ADMO FEDERAZIONE ITALIANA ONLUS sono iscritte in bilancio e sono supportate dalle ADMO Regionali, secondo criteri di contribuzione approvati dal Consiglio Nazionale.

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Art. 22
Scioglimento


Lo scioglimento della FEDERAZIONE è deliberato dal Consiglio Nazionale, che nomina i liquidatori, ne fissa i compiti e i poteri.

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Art. 23
Modifiche allo statuto


Le modifiche allo Statuto possono essere proposte:

  • dalla Giunta Esecutiva con voto favorevole della maggioranza assoluta di almeno 2/3 dei propri componenti. Il testo della proposta dovrà essere comunicato a tutte le ADMO Regionali unitamente al relativo verbale di Giunta che lo ha approvato;
  • da almeno 1/10 delle ADMO Regionali o Provinciali aderenti alla FEDERAZIONE, anche in modo disgiunto, i cui Presidenti dovranno sottoscrivere l'identico testo.

Le proposte di modifica dello Statuto dovranno obbligatoriamente essere inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Nazionale successiva a quella della loro presentazione.

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Art. 24 
Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia ed, in particolare, quanto espressamente richiesto dall'art.10 del D. Lgs. 4 dicembre 97, n. 460:

  • lettera c) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
  • lettera d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  • lettera e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  • lettera f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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